Il rinnovo del permesso di soggiorno
Il rinnovo deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero dimora, almeno 60 giorni prima della scadenza, e presuppone gli stessi requisiti previsti per il rilascio, che appunto debbono essere rimasti in vita.
Per essere accoglibile, la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al più tardi, può essere proposta entro 60 giorni dopo la sua scadenza.
Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 7892 del 20.05.2003: “L’espulsione dello straniero che abbia richiesto tardivamente il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto non è automatica, ma può aver luogo soltanto se la domanda tardiva di rinnovo sia priva dei requisiti richiesti dalla legge per la protrazione della permanenza sul territorio nazionale”.
I requisiti per l’ottenimento del permesso di soggiorno sono sempre i medesimi, sia che si tratti di primo rilascio che di istanza di rinnovo, e debbono mantenersi in vita per tutta la durata del soggiorno.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso viene revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Importante è sottolineare che nel caso vengano a mancare i requisiti relativi al possesso di mezzi di sussistenza, ovvero una persona perda il lavoro, non è prevista la revoca.
Rifiuto e revoca sono due istituti diversi, ma si verificano a parità di condizioni nei seguenti casi:
- mancato possesso dei requisiti per rimanere in Italia;
- straniero non più ammissibile in quanto rappresenta una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
- straniero che si è trattenuto fuori dal territorio italiano per oltre la metà della durata del soggiorno, salvo cause di forza maggiore;
- nel caso di permesso per motivi di famiglia, il permesso di soggiorno è revocato se viene accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo di eludere le norme in materia di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale.
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Sameera Ponnamperuma
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